NewsGood morning Lex
Numero 5

21 Settembre 2021


Nuovo processo civile: la Riforma Cartabia verso l’approvazione in Senato

 

 

Più spazio a mediazione, negoziazione ed arbitrato; semplificazione del processo civile sia in primo grado che in appello; interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali; istituzione del nuovo Tribunale della famiglia. Sono questi i cardini del nuovo processo civile.

L’Aula di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia all’esecutivo Draghi, approvando il ddl del Governo n. 1662, recante Delega per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Si tratta di un segmento del pacchetto degli interventi in materia di giustizia a cui l’Unione europea subordina l’erogazione di 2,3 miliardi di fondi per la ripresa; gli altri aspetti di quella che viene comunemente indicata come la riforma della Guardasigilli (il Ministro Cartabia, infatti, con i suoi 24 emendamenti inseriti nel testo base, ha di fatto riscritto la riforma del suo predecessore Bonafede) riguardano la riforma del  processo penale, il Csm e l’ordinamento giudiziario.

Nel corso della discussione generale una delle relatrici, la senatrice Modena (FIBP), andando oltre gli aspetti su cui si è concentrato il dibattito pubblico, ha sottolineato come la riforma del processo civile si articoli lungo tre dorsali, complementari fra loro: accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution); apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all’autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente; intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.

L’obiettivo è quello di ridurre del 40 per cento in cinque anni la durata dei processi (allo stato attuale la durata media è di sette anni), smaltendo i circa tre milioni di processi pendenti e puntando ad abbandonare l’ultima posizione occupata nelle valutazioni del World justice project trai 54 paesi che figurano nell’elenco.

Il lavoro sul provvedimento in Commissione Giustizia al Senato è iniziato nel marzo 2020: sono state svolte molte audizioni dalle quali è emerso che la lunghezza dei processi è legata alla fase della decisione e dipende, quindi, sostanzialmente dalla mancanza di giudici. Oltre ai 2,3 miliardi a fondo perduto del Recovery, il Ministero di Via Arenula ha previsto lo stanziamento di risorse per potenziare le dotazioni (assunzioni di personale, infrastrutture digitali, edilizia). La riforma ha, inoltre, fatto tesoro di alcune novità positive introdotte con la pandemia, quali le udienze a trattazione scritta e da remoto.

L’altra relatrice, senatrice Unterberger (Aut), ha sottolineato la novità dell’istituzione del Tribunale della famiglia, che dà attuazione all’articolo 30 della Costituzione garantendo l’uguaglianza dei figli nati fuori del matrimonio, e le misure per le donne vittime di violenza.

Infine, la terza relatrice, la senatrice Rossomando (PD), ha posto l’accento sulla soluzione alternativa delle controversie che vede l’estensione della mediazione, incentivata attraverso agevolazioni fiscali, un intervento sull’arbitrato, reso meno costoso e più definito e sulla novità dell’ufficio del processo costituito da un pool di consulenti che affianca stabilmente il giudice.

 


Crisi d’impresa e risanamento aziendale tra rinvii e novità

 

 

Posticipata a maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza ed introdotta una nuova procedura negoziata per venire incontro alle imprese in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria

Il decreto legge n. 118 del 2021, varato dal Governo Draghi  nel Consiglio dei Ministri del 5 agosto scorso, è stato assegnato in prima lettura per l’iter di conversione, alle Commissioni riunite Giustizia ed Industria del Senato (S. 2371). Il provvedimento, che è composto di 29 articoli, ripartiti in tre capi, si occupa principalmente della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Come evidenziato nel suo intervento introduttivo dal relatore per la Commissione Industria sen. Collina (PD), il decreto legge provvede innanzi tutto a differire dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione della parte concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è posticipata addirittura al 31 dicembre 2023. Tale differimento è stato motivato dalla necessità di assicurare una adeguata gradualità nella gestione delle crisi aziendali, proprio a causa della difficile situazione determinata dalla pandemia da COVID-19.

Viene inoltre introdotta una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, attivabile esclusivamente su base volontaria e spontanea: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente purchè il risanamento dell’impresa risulti obiettivamente perseguibile il quale è tenuto ad adoperarsi per agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. Per la gestione di tutta questa procedura viene istituita una piattaforma telematica nazionale e si regolamentano le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina dell’esperto. In tale piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano deve essere presente un elenco di esperti tra i quali l’apposita commissione costituita presso le CCIAA con un mandato di due anni, provvederà ad individuare il soggetto deputato ad affiancare l’imprenditore nel tentativo di superare la crisi dell’impresa. La commissione dovrà essere composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIA che ha ricevuto l’istanza; un membro designato dal presidente dalla CCIAA presso cui è costituita la commissione e un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l’istanza.

Dato l’elevato carattere tecnico della materia trattata dal provvedimento, le Commissioni riunite Giustizia ed Industria a cui compete l’esame in sede referente, hanno previsto una lunga serie di audizioni prima di procedere con la presentazione di proposte modificative al testo presentato dall’esecutivo.

 


Interventi in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi

 

 

Riprende alla Camera, l’esame delle proposte di legge abbinate e relative a modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d’autore e per la liberalizzazione del settore. L’esame delle pdl (C. 1305 BattelliC. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca) è assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati. E’ proseguito il ciclo di audizioni informali, con gli interventi di Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione italiana editori (AIE) e Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Le proposte di legge intervengono in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in un’ottica di ulteriore liberalizzazione del settore. In tal senso, sono altresì ridefinite, in particolare, le competenze della Società italiana autori ed editori (SIAE). Relativamente ai soggetti autorizzati all’attività di intermediazione dei diritti d’autore le pdl estendono anche alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza (A.C. 1305, art. 1, co. 1, lett. n), nn. 1 e 3); A.C. 1735, art. 1, co. 1, lett. b)). Quanto ai requisiti dei soggetti che intendono svolgere l’attività di intermediazione l’A.C.1735 fa innanzitutto salve le disposizioni di cui al d.lgs. 35/2017, disponendo, in particolare, che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello stesso, che, appunto, sancisce il principio secondo cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei lori diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi. L’A.C. 1305 dispone poi che la Società italiana autori ed editori (SIAE) cessi di essere un ente pubblico economico e possa trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze. Inoltre, le pdl dispongono anche l’abrogazione dell’art. 181-bis della L. 633/1941, che prevede l’apposizione del contrassegno della SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla stessa legge, destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. E’ infine prevista l’istituzione dell’Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) alla quale si attribuirebbero, oltre ad alcune funzioni attualmente spettanti alla SIAE, anche competenze in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi che ora fanno capo all’AGCOM. In particolare, si dispone che l’AGAE operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolga le funzioni indicate dalla L. 633/1941 (come novellata dalla stessa proposta di legge). Relativamente alla composizione e organizzazione si prevede che lo statuto dell’AGAE, che ne andrebbe a definire i poteri, le modalità di funzionamento e l’organizzazione, venga approvato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 


Delega al Governo per l’efficienza del processo penale

 

 

Si è giunti alla definizione della Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari  (S. 2353)Il disegno di legge venne presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, poi con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, insediò una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al ddl.  Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo presentò una serie di emendamenti al testo originario. Il provvedimento è stato quindi poi approvato dalla Camera, nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia, il 3 agosto 2021. Il provvedimento ora prosegue il suo iter parlamentare al Senato, presso la Commissione Giustizia in sede referente e dovrebbe approdare in Aula entro pochi giorni. Il disegno di legge è composto da due articoli: l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 invece contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ad una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione, con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto. Si afferma in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell’implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l’impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione. Inoltre, misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata.

 


 

Good Morning Lex è una newsletter periodica che propone delle “pillole” di informazioni sull’attività parlamentare e governativa in corso ed è realizzata dal nostro Studio in collaborazione con la Società Ispro Istituzioni e Progetti. ISPRO è una società costituita nel 1994 da professionisti con esperienza pluriennale in ambito parlamentare che Opera nel campo della consulenza ed assistenza a persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria nei settori dell’informazione e del monitoraggio dell’attività legislativa a livello governativo, parlamentare, regionale ed europeo.

Per iscriverti alla newsletter invia una email a info@cfcstudiolegale.it

© Studio Legale Colosimo – Fusco – Corsi | P.I. 08269661008