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Numero 3

4 Giugno 2021


Turismo e moda, in arrivo risorse dal “Sostegni bis”

 

 

Il decreto legge n. 73/2021, meglio noto come “Sostegni bis”, interviene, all’art. 7, con lo stanziamento di fondi per il settore del turismo e, all’art. 8, per il settore tessile e della moda, compreso la produzione calzaturiera e della pelletteria.

In particolare, per quanto attiene al turismo, il Governo ha stanziato 3,3 miliardi di euro così articolati: viene incrementato il Fondo istituito dal “Decreto Rilancio” (Dl 34/2020) per le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché per le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e per le imprese titolari di autobus scoperti. E’ stata, inoltre, introdotta la possibilità, per il consumatore, di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator purché si acquisti un servizio turistico reso in Italia e si provvede ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo,  un Fondo finalizzato a rilanciare iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa della pandemia da Covid-19. Infine viene prorogato di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere introdotto con il Decreto Agosto (Dl 104/2020).

L’art. 8 introduce una proroga ed un potenziamento del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Nello specifico vengono stanziati 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

 


Lite temeraria, allo studio uno strumento contro i contenziosi attivati in male fede

 

L’emergenza sanitaria in atto ha temporaneamente “stoppato” il cammino di due abbinati disegni di legge presentati in Senato rispettivamente da Forza Italia  e M5S e finalizzati a configurare una ipotesi di responsabilità aggravata civile per colui che, in malafede o con colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

I due provvedimenti, di identico contenuto, sono stati esaminati congiuntamente dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama che ha provveduto a licenziare il testo unificato per l’aula nel dicembre 2019 (S. 812-835/A). Nello specifico si provvede ad aggiungere un quarto comma all’art. 96 del codice di procedura civile con cui si stabilisce che il giudice –rigettando la domanda di risarcimento– può condannare l’attore, oltre che al rimborso delle spese anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto della somma oggetto della domanda risarcitoria. L’intento è quello di scoraggiare chi, non avendo niente da perdere, avvii un giudizio pur consapevole dell’infondatezza delle sue ragioni, a scopo prettamente dilatorio o per scoraggiare o addirittura intimorire la controparte.

L’argomento riveste grande interesse non solo per il settore giornalistico (molte inchieste finiscono per arenarsi a causa delle querele avviate dalle persone coinvolte), ma anche per la maggior parte dei professionisti (medici, odontoiatri, periti, ingegneri ecc., nonché per i testimoni nei processi). L’auspicio è che, non appena l’emergenza sanitaria in atto lo renderà possibile, si riprenda l’esame del provvedimento sulla lite temeraria, stabilendo che tutte le domande risarcitorie risultate infondate o peggio, attivate in mala fede, comportino per costo per chi le ha attivate.


Internazionalizzazione, il DL Sostegni bis stanzia 1 miliardo e 600 milioni

 

 

Nel decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021 all’art. 11, al fine di far fronte all’esigenza di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, è previsto il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 del fondo 394/81 (Fondo SIMEST) destinato ad erogare crediti agevolati, nonché il rifinanziamento, dello stesso fondo, per 400 milioni di euro per l’anno 2021 dello strumento di finanziamento a fondo perduto complementare ai crediti agevolati.

Si interviene poi nel comma 3 sull’operatività del fondo 394 di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 e del Fondo per la Promozione Integrata (FPI), istituito dall’art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, con la finalità di accrescerne l’efficacia e l’efficienza, sia nel breve che nel medio e lungo periodo.

Tale esigenza nasce dall’esponenziale crescita della domanda di accesso rivolta verso siffatti strumenti, determinata dai numerosi interventi normativi adottati nel corso del 2020, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica connessa all’epidemia Covid-19 e con lo scopo di rafforzare il sostegno all’export e all’internazionalizzazione del sistema Paese.

In particolare, per quanto riguarda il Fondo 394, sono stati ampliati in maniera significativa sia l’ambito oggettivo degli interventi ammissibili a valere sul fondo medesimo, che gli importi massimi erogabili, in conformità alle prescrizioni di cui al Temporary Framework.

Con riferimento al FPI il comma 3 prevede una riduzione della soglia percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile dal 50% al 10% da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, si prevede un regime transitorio, per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021, recante una percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile del 25 % e la previsione del vincolo di proporzionalità della percentuale accordata dal Comitato Agevolazioni rispetto alle risorse disponibili e all’ammontare complessivo delle domande presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni citato.


Agevolazioni fiscali ed incentivi agli investimenti per le Stat-up innovative

 

 

All’esame della Commissione Attività Produttive della Camera ci sono diverse proposte di legge finalizzate alla promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative (C. 1239, 2739 e 2411). Nella sua relazione illustrativa, l’on. Mattia Mor di Italia Viva, primo firmatario di uno dei provvedimenti, ha sottolineato come, nonostante l’importanza rivestita dal tema dell’innovazione, l’Italia “dopo un promettente avvio, non sia stata al passo nell’evoluzione del mondo delle start-up. I numeri infatti ci dicono che tra il 2015 e il 2019 il numero di nuove imprese è inferiore di sei volte a quello della Francia, di otto a quello della Germania e di quindici volte a quello del Regno Unito”.

Inoltre, mentre nel resto del mondo le start-up unicorno (aziende con un miliardo di dollari di fatturato) sono in costante aumento, in Italia non ne esistono. I provvedimenti all’esame perseguono l’intento di invertire questa tendenza negativa attraverso misure di defiscalizzazione, mutuate dal sistema inglese, per la promozione degli investimenti e per l’accesso al mercato di capitali, nonché per l’occupazione e la partecipazione professionale. Dopo un ciclo di audizioni nel corso del quale sono stati sentiti, tra gli altri, i rappresentanti di Confindustria digitale, Assogestioni, Assolombarda e Assosim, è stato costituito un comitato ristretto per elaborare, “pescando” dalle tre pdl presentate, un testo unificato su cui la Commissione X^ della Camera concentrerà il suo esame.

 


 

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