Via libera ad importanti novità riguardanti attività diverse e sponsorizzazioni, personalità giuridica, bilancio, possibilità di delega nel registro unico nazionale del Terzo settore, rapporti di lavoro.
Nella seduta di martedì 25 giugno 2024 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, nello stesso testo già approvato dalla Camera dei deputati. L’ultimo passaggio atteso è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, consta di 8 articoli il cui contenuto, in via sintetica, è il seguente:
- l’articolo 1 permette alle forme associative dei Comuni di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai vincoli di spesa;
- l’articolo 2 istituisce un tavolo di lavoro sui minori fuori famiglia;
- l’articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori il 9 aprile;
- l’articolo 4 introduce varie modifiche al codice del terzo settore, riguardanti proventi, bilanci, voto elettronico, organi di controllo e altri aspetti;
- l’articolo 5 impone una quota degli utili delle imprese sociali per la promozione del settore;
- l’articolo 6 sopprime la Fondazione Italia sociale;
- gli articoli 7 e 8 riguardano esenzioni e procedure fiscali per eredi ed enti del terzo settore
Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2017, riportiamo un focus sulle novità introdotte:
ETS iscritti al RNASD: è stato introdotto un periodo aggiuntivo all’art. 6 del Codice del Terzo Settore volto a fissare le condizioni alle quali gli ETS che siano anche iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. Nel dettaglio, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rientreranno nel computo delle attività diverse a condizione che siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica.
Acquisto della personalità giuridica: il nuovo art. 11, comma 3 del Codice di Terzo settore, così come modificato dal provvedimento appena approvato, prevede che, anche per le Associazioni e Fondazioni costituite in forma di impresa oltre che per le Imprese Sociali, come attualmente previsto, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica. Nel dettaglio, per le Fondazioni costituite in forma di impresa, i controlli ed i poteri di cui agli art. 25, 26 e 28 del codice civile saranno esercitati dagli uffici del Registro delle Imprese.
Semplificazioni per enti di piccole dimensioni: viene così modificato l’art. 13 del Codice del Terzo Settore:
- il limite sotto il quale gli Enti possono redigere il rendiconto per cassa anziché il bilancio di competenza passa da 220mila a 300mila euro;
- gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60mila euro, possono indicare le entrate e le uscite in via aggregata nel rendiconto per cassa;
- gli Enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non hanno la qualifica di impresa sociale, possono adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli ETS anziché secondo le norma del codice civile.
Svolgimento assemblee online: il nuovo art. 24 del Codice del Terzo Settore prevede che, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, è prevista per gli associati la possibilità in via ordinaria, di intervenire e votare mediante sistemi elettronici, purché sia possibile la verifica dell’identità. La norma risponde alla finalità di favorire la massima partecipazione.
Organo di controllo: l’art. 30 del Codice del Terzo settore, come modificato, eleva i limiti previsti attualmente per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo, anche monocratico. In particolare si passa da 110 a 150mila euro per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale; da 220 a 300mila euro per i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate e da 5 a 7 unità quanto ai dipendenti occupati.
Revisore legale dei conti: viene, inoltre novellato l’art. 31 del Codice del Terzo Settore, elevando, anche in questo caso, i limiti attualmente previsti per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, portandoli da 1.100.000 a 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale; da 2.200.000 a 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate e da 12 a 20 dipendenti occupati.
RUNTS: sono state apportate modifiche agli articoli 47 e 48 del Codice del Terzo Settore riguardanti la domanda di iscrizione al Runts e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro. In particolare:
- è stata prevista la possibilità per i legali rappresentanti di incaricare dei delegati a operare sul Runts;
- il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli ETS deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mentre per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il suddetto deposito deve avvenire presso il Registro delle Imprese entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di iscrizione al Runts per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 Cts.
Con una modifica all’art. 101 del Codice del Terzo Settore, sono state ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra l’ipotesi di scioglimento dell’Ente ed è stata disposta l’estinzione della Fondazione Italia Sociale di cui all’art. 10 della legge n. 106 del 2016.
Ulteriori modifiche sono state apportate alle norme sui rapporti di lavoro nelle associazioni di promozione sociale (art. 36 del Cts), sulle Reti associative (art. 41 del CTS) e sulle Imprese Sociali.