Con il via libera al disegno di legge semplificazioni 2025 cambiano le regole su donazioni ed eredità, con conseguente velocizzazione e sicurezza giuridica dei trasferimenti immobiliari.
Mercoledì 26 novembre l’Aula di Montecitorio ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Tra le norme contenute nel corposo provvedimento ve ne è una, l’art. 44, che andando a recepire una storica proposta del Consiglio Nazionale del Notariato, riforma la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, tutelando l’acquirente dal rischio di dover restituire il bene. La nuova norma, modificando gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, elimina infatti la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. I legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione potranno vantare un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.
Questi, in sintesi, gli aspetti fondamentali della riforma appena approvata:
- eliminazione dell’azione di restituzione dell’immobile donato nei confronti dell’acquirente;
- possibilità, per gli eredi la cui quota di legittima sia risultata lesa, di richiedere un indennizzo in denaro al donatario o ai suoi eredi e non all’acquirente;
- protezione del mercato immobiliare e della certezza giuridica delle compravendite, tutelando da un lato i diritti successori, senza però penalizzare chi acquista.
Una volta avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le nuove norme si applicheranno alle successioni aperte dopo i 15 giorni dell’ordinaria vacatio legis che determina l’entrata in vigore del provvedimento. E’ stato previsto anche un regime transitorio di salvaguardia per quelle apertesi antecedentemente, a determinate condizioni ed in presenza degli adempimenti previsti dal comma 2 dell’art. 44 del provvedimento approvato. In mancanza di queste condizioni e adempimenti, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la clausola di salvaguardia non troverà più applicazione e la disposizione avrà efficacia retroattiva.


