Arrivati quasi alla fine del 2025 e con in discussione la manovra di bilancio per il 2026 (S. 1689), ecco una tabella riepilogativa sui “bonus casa”, quelli operativi nel corso dell’anno che si avvia a conclusione e quelli che saranno ancora utilizzabili nel 2026.
BONUS CASA o BONUS RISTRUTTURAZIONI
Tale bonus è regolamentato dall’Art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) il quale prevede una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero sul patrimonio edilizio, fino a un massimo complessivo di 48.000 € per ciascuna U.I.
Questa detrazione è stata incrementata, per la prima casa, al 50% con un massimale di 96.000 € per la prima volta con il D.L. n. 83/2012 ed è stata costantemente prorogata fino alla scadenza attuale, stabilita dalla Legge di Bilancio 2025 (lg. 207 del 30 dicembre 2024), cioè il 31 Dicembre 2025.
Sulle spese per lavori di ristrutturazione su una seconda casa spetta la detrazione fiscale del 36% fino al 31 dicembre 2025 con il massimale di 96.000 € per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2026 la detrazione sarebbe dovuta tornare alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per la prima casa e del 30%, sempre con il massimale di 48.000 euro per le seconde case.
Con il disegno di legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento (S. 1689, art. 9), viene prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota agevolata del 50 % per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del 36% per le seconde case. Il massimale rimane in entrambi i casi di 96.000 euro.
Dal 2027, salvo successive ulteriori modifiche, le aliquote scenderanno al 36% per la prima casa ed al 30% per le seconde.
L’incentivo interessa le persone fisiche e le società di persone tenute al pagamento dell’Irpef. Un elenco esaustivo dei soggetti che possono utilizzare il bonus casa comprende:
- i proprietari e i nudi proprietari degli immobili sui quali si eseguono gli interventi;
- i titolari di diritti reali o personali di godimento;
- i locatari e comodatari dell’edificio;
- i soci di cooperative a proprietà divisa, gli assegnatari di alloggi e i soci di cooperative a proprietà indivisa (come detentori);
- gli imprenditori individuali;
- i soggetti indicati all’articolo 5 del Tuir, produttori di redditi in forma associata per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le imprese familiari
SISMABONUS
Il Sismabonus è disciplinato principalmente dall’articolo 16 del Decreto-Legge n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013, che ha introdotto le detrazioni per interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici. Successivamente, la normativa è stata più volte modificata e prorogata da vari provvedimenti tra cui, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2025 (lg. 207 del 30 dicembre 2024), che ne ha previsto l’applicabilità fino al 2027 con aliquote decrescenti (50% per prime case nel 2025, poi 36% e 30% negli anni successivi).
Il disegno di legge di bilancio 2026, attualmente all’esame del Senato, ha previsto che rimangano in vigore per tutto il 2026 le detrazioni per la messa in sicurezza antisismica e per l’acquisto di immobili antisismici. In particolare, quindi, le due agevolazioni sismabonus opereranno nel seguente modo:
- il sismabonus lavori (art. 16-bis del TUIR), opererà con detrazione al 50% per la prima casa e al 36% sulle altre; i destinatari ultimi dell’agevolazione sono le imprese di costruzione o di ristrutturazione.
- il sismabonus acquisti (art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013) che prevede un sostegno fiscale per l’acquisto di case antisismiche, opererà con detrazione al 50% per la prima casa e al 36% sulle altre. I beneficiari sono coloro che acquistano nuove unità abitative antisismiche.
Senza questo intervento normativo dal 1° gennaio 2026 le aliquote sarebbero scese al 36% per le prime case e al 30% per le seconde, come previsto dal regime a scalare introdotto nel 2024.
Salvo nuove modifiche, nel 2027 l’aliquota del sismabonus scenderà al 36% per gli interventi realizzati sulle prime case e al 30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse dalla prima casa e altre tipologie di immobili.
ECOBONUS
L’Ecobonus è stato istituito con l’Art. 14 del D.L. n. 63/2013, ed è un incentivo concesso per gli interventi di miglioramento energetico su immobili ed edifici residenziali esistenti.
Gli interventi ammessi sono: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati di generatori anche non a condensazione, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomassa, impianti di co/tri-generazione, impianti geotermici ed interventi di isolamento dell’involucro (coibentazione), infissi.
Fino a tutto il 2024 le detrazioni variavano in base agli interventi effettuati.
Nel 2025 e nel 2026 la detrazione prevista, spalmabile su 10 anni, è del 50% delle spese sostenute per la prima casa e del 36% per le seconde case. Dal 2027, salvo successive modifiche si passerà al 36% per la prima case ed al 30% per le seconde case.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
La Legge di Bilancio 2022 (lg. 234/2021, art. 1, comma 42) ha introdotto il Bonus Barriere Architettoniche, prorogato poi dalla Legge di Bilancio 2023 (lg. L. 197/2022) fino al 31 dicembre 2025.
Consiste in una detrazione fiscale del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, ripartite in 5 rate annuali (o 10 rate per spese sostenute dal 2024 in poi, fino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2025).
Con il Decreto legge 28 dicembre 2023 n. 212 convertito con legge n. 17 del 22 febbraio 2024 il bonus barriere è stato limitato solo ad interventi per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Con il Decreto Legge n. 39/2024 è stata prevista l’abolizione dello sconto in fattura e della cessione del credito per la maggior parte dei casi.
Questi i massimali di spesa:
- 000 € per edifici unifamiliari o unità indipendenti con accesso autonomo.
- 000 € per edifici da 2 a 8 unità (moltiplicato per il numero di unità).
- 000 € per edifici con più di 8 unità (moltiplicato per il numero di unità)
Il disegno di legge di bilancio 2026, attualmente in corso di esame in Senato, non ha previsto la proroga di tale bonus.
BONUS MOBILI
Il Bonus Mobili è stato introdotto nel 2013 con il D.L. 63/2013 (art. 16, comma 2), collegato al Bonus Ristrutturazioni.
La disciplina è contenuta nell’art. 16-bis del TUIR e nelle successive Leggi di Bilancio, che ne hanno prorogato la validità anno per anno.
Tale bonus prevede la possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione. Nel dettaglio queste le spese ammesse: mobili nuovi (letti, armadi, tavoli, sedie, divani, materassi, apparecchi di illuminazione), grandi elettrodomestici: di classe minima A (forni), E (lavatrici, lavastoviglie), F (frigoriferi e congelatori).
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) lo ha prorogato per tutto il 2025 e la bozza Legge di Bilancio 2026 ha previsto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2026.
Il massimale di spesa concesso, dagli iniziali 10.000 € è sceso ad 8.000 € nel 2023 ed è stato di 5.000 € per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Lo stesso importo è previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2026 in esame al Senato.
È fondamentale che gli interventi di ristrutturazione siano iniziati al massimo un anno prima delle spese sostenute.
BONUS VERDE
Il Bonus Verde, che consentiva di riqualificare le aree verdi di edifici privati, offrendo una detrazione del 36% su una spesa massima di 5.000 €, è scaduto il 31 dicembre 2024.
SUPERBONUS
La legge di bilancio del 2022 ha prorogato l’agevolazione del Superbonus, inizialmente introdotta dal Decreto Legge n. 34 del 2020 convertito dalla legge n. 77/2020, prevedendo scadenze diverse a seconda delle tipologie di intervento e dei soggetti che sostengono le spese.
Questa la disciplina in vigore nel 2025:
Aliquota detrazione:
- 110% fino al 31 dicembre 2023 (per chi aveva i requisiti).
- 70% per spese sostenute nel 2024.
- 65% per spese sostenute nel 2025 (salvo eccezioni per aree sismiche)
Ripartizione:
- 4 rate annuali per spese 2024-2025.
- Possibilità di ripartire in 10 anni le spese 2023 (opzione introdotta dalla L. 207/2024)
Scadenze chiave:
- Per accedere nel 2025, CILAS presentata entro il 15 ottobre 2024 (o titolo abilitativo per demolizione/ricostruzione).
- Delibera condominiale approvata entro la stessa data.
Beneficiari ammessi nel 2025:
Condomini.
- Persone fisiche su edifici da 2 a 4 unità immobiliari.
- Enti del Terzo Settore (ONLUS, APS, OdV).
Interventi agevolabili:
- Trainanti: isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici.
- Trainati: fotovoltaico, colonnine ricarica, abbattimento barriere architettoniche.
Modalità di fruizione:
- Dal 2024 è stata eliminata la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, salvo deroghe per aree sismiche e casi particolari.
Proroga speciale fino al 2026
In base a quanto previsto nel disegno di legge di bilancio in esame al Senato, il Superbonus al 110% resta in vigore solo per Comuni colpiti da eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).


